Come ha spiegato su questo sito la bioeticista Assuntina Morresi, «l’attacco all’obiezione di coscienza serve per far passare l’idea cheabortire è un diritto. Nella legge 194, invece, l’aborto non è considerato un diritto, ma l’ultima opzione possibile nel caso di una maternità rifiutata».
La questione è emersa chiaramente pochi giorni fa: un magistrato di Spoleto ha chiesto alla Consulta di valutare se la legge 194 sull’aborto sia conforme all’articolo 2 della Costituzione, secondo cui “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, e all’articolo 32, in cui si afferma che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Inoltre ha fatto riferimento all’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che nel novembre 2011, ha ritenuto che sia da assicurare una protezione dell’embrione. La Corte costituzionale si è pronunciata affermando che è «manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 194 sull’aborto, sollevata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Spoleto».
Gli abortisti all’ultimo grido, come Concita De Gregorio, hanno cantato vittoria ma in realtà Cesare Mirabelli, già Presidente della Corte costituzionale e professore di Diritto costituzionale all’Università Lateranense, ha spiegato che «il giudizio della Consulta riguarda la modalità in cui è stata sollevata la questione, e non i contenuti di quest’ultima. Nelle sue sentenze passate la Corte costituzionale ha sempre affermato che non esiste alcun diritto all’aborto e che vanno tutelati anche i diritti dell’embrione e non solo quelli della madre». La questione è dunque ritenuta non ammissibile nel procedimento in cui è stata sollevata, perché «al giudice non spetta decidere sull’aborto in quanto tale», e quindi la domanda posta alla Corte costituzionale non era pertinente al procedimento da cui era nata. Quindi la Corte Costituzionale, con questa sentenza, «non sta affermando che l’aborto sia compatibile con la Costituzione. Dice semplicemente che la questione posta dal giudice di Spoleto è infondata, e quindi non la esamina nemmeno». Dunque, «la questione relativa ai dubbi di costituzionalità resta aperta. Bisogna però vedere quale dei due diritti finisca per prevalere nei casi in cui si debba scegliere tra evitare un danno per la salute della donna e salvare la vita all’embrione. E’ sempre escluso però che l’aborto possa essere un diritto, perché non esiste un diritto all’aborto, anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale.»
Anche Alberto Gambino, ordinario di Diritto privato all’Università Europea di Roma, concorda: «la Consulta non è entrata nel merito, si è limitata a dire che le norme evocate dal giudice di Spoleto non erano applicabili. Non poteva entrarvi perché la sentenza europea riguardava i brevetti e salvaguardava l’essere umano rispetto alla brevettabilità economica. Qui si confrontano invece due diritti personali, quello della madre e quello del feto e, nella legge 194, questo bilanciamento è già stato tentato a suo tempo dal legislatore». Per Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita, «come in almeno altri 25 casi precedenti, anche questa volta la Corte ha accuratamente evitato di entrare nel merito. È dal 1980 che la Corte Costituzionale riesce a non dirci, con espedienti procedurali vari, se l’aborto come disciplinato nei primi tre mesi di gravidanza è conforme alla Costituzione oppure no, così questioni che avrebbero potuto mettere in crisi la legge 194 sono rimaste in questi trent’anni senza risposta».
fonte: UCCR
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