sabato 30 gennaio 2010

Decreto sul culto all’Eucaristia e degli altari



Introduzione


In conformità alle norme liturgiche stabilite nella «Institutio Generalis Missalis Romani» e nell’Istruzione sul Culto del Mistero Eucaristico del 1967, è necessario determinare alcuni punti di dettaglio, lasciati alle facoltà dei Vescovi, per precisare maggiormente il modo di agire nelle celebrazioni, rendere perciò evidente l’unità di tutti i credenti nel momento più grande della preghiera eucaristica. Qualora non facessimo di Nostra ordinaria autorità delle legittime determinazioni, non contro ma secondo la legge generale della Chiesa, si ingenererebbero facilmente abusi, difformità atte a creare ammirazione nei fedeli soprattutto nel culto dovuto alla santissima Eucarestia. E’ di fede che la SS.ma Eucarestia è un sacramento permanente e che rimane fino alla cessazione delle specie la presenza reale di Gesù Cristo, al quale è dovuto culto di latria ossia di adorazione.
Allo scopo di compiere questo nostro dovere e a completamento di altre disposizioni date in questi anni, riteniamo dover emanare talune norme riguardanti gli altari, il tabernacolo. Ciò che facciamo con il presente Nostro


DECRETO


Degli Altari
1. Le norme del Messale Romano (n. 259 - 267) circa gli altari riguardano gli altari da costruire e non quelli esistenti al momento della promulgazione delle norme stesse.
Tali norme però debbono essere tenute presenti e attuate nei lavori di adattamento alla nuova liturgia degli altari preesistenti.
2. Per gli altari si stabiliscono regole ben precise e si danno alcune indicazioni da seguire negli adattamenti.
3. Gli altari costruiti in materiale che non sia pietra o marmo, in linea di massima, possono essere facilmente sostituiti purché di scarso valore artistico, previa regolare e necessaria approvazione della nuova sistemazione da parte dell’Ordinario che verrà data dopo la presentazione di regolare disegno.
4. Gli altari costruiti con materiale pregiato (pietra, marmo, ecc.) possono essere adattati o sostituiti quando non abbiano valore artistico o non siano vincolati dalle leggi di tutela sui monumenti. Ogni opera che ha più di cinquanta anni è di per sé tutelata dalla legge. E’ necessaria la previa approvazione come sopra al n. 2.
5. Gli altari, di cui al n. 4, che soggiacciono ai vincoli delle leggi di tutela sui monumenti, possono essere adattati quando si siano ottenuti e il nulla-osta dell’Ordinario e quello scritto della Soprintendenza ai Monumenti.
6. I lavori di adattamento alla nuova liturgia degli altari preesistenti (Ved. «Istruzione sul Culto del Mistero Eucaristico» n. 24 e quella «Inter Oecumenici» n. 90-99) non possono prescindere da un attento e serio studio delle modifiche da introdurre per far in modo di avere l’altare versus populum. Si danno alcune indicazioni:
a) Soluzione possibile, ma da studiarsi con notevole impegno, è quella che prevede la possibilità di staccare la mensa e il frontone dell’altare per portarli più avanti in mezzo al presbiterio, lasciando tuttavia un congruo spazio tra l’altare e la parte retrostante, tanto più se l’ex-altare serve per la custodia del Santissimo Sacramento. Per questa parte deve essere studiato un altro frontone che completi il vuoto creato dalla parte anteriore dell’altare portata avanti.
b) Si può togliere la mensa e restringerla in modo che il frontone di essa sia retroatto al limite del Tabernacolo, lasciando un necessario aggetto sotto il Tabernacolo stesso In tal caso si dovrà costruire nel presbiterio, una nuova mensa, impostata architettonicamente in modo da raccordarsi coll’ex-altare retrostante, evitando così contrasti stridenti.
7. La nuova sistemazione dell’altare non deve rimpicciolire il presbiterio sì da permettere l’agiato svolgimento delle celebrazioni. «Il presbiterio attorno all’altare sia di ampiezza sufficiente a consentire un agevole svolgimento dei sacri riti» (Inter Oecumenici 26/9/1964).
8. I progetti, i bozzetti e i disegni relativi alle nuove sistemazioni debbono ottenere il consenso esplicito e scritto delle Commissioni diocesane di Liturgia e per l’Arte Sacra. Tale consenso non è operativo se l’Arcivescovo, al quale è riservato il giudizio globale della nuova sistemazione, non dà egli pure scriptis il consenso suo. E’ ovvio che i soprascritti consensi debbono essere dati prima dell’inizio di qualunque lavoro. Ottenuta l’autorizzazione dell’Ordinario il Parroco, per gli altari che stanno sotto il vincolo della tutela, farà richiesta alla locale Soprintendenza ai Monumenti ed ottenuto il Nulla-osta lo esibirà all’Ordinario prima dell’inizio dei lavori.
9. Gli altari debbono essere ornati secondo la loro natura e conformazione sia quanto alla grandezza che al numero dei candelieri completando ovviamente la razionale disposizione con l’uso di fiori e secondo le prescrizioni liturgiche.
10. Gli altari versus populum abbiano sempre, anche nel tempo in cui non si svolgono le azioni liturgiche i candelieri (non meno di due, o quattro, meglio sei), pur adottando la disposizione congrua perché «non impediscano ai fedeli di osservare comodamente ciò che si compie o viene collocato sull’altare» (I.G.M.R. n. 269). Sono infatti i candelieri che distinguono l’altare cattolico dall’altare acattolico e ciò è della massima importanza.
11. Si consiglia, anche se la legge permette una maggiore libertà, di mantenere l’uso del Crocifisso sull’altare nella parte mediana in modo che il Celebrante e il popolo abbiano sempre visivamente ricordato che su quell’altare si celebra la rinnovazione dello stesso Sacrificio della Croce.
12. Non essendo stato abolito l’uso del palliotto o antependium dell’altare se ne consiglia l’uso per sottolineare sempre al popolo la ragione e la diversità dei tempi liturgici.
13. Gli altari provvisori, davanti all’altare stabile, sono proibiti. Un altare provvisorio può essere usato solo in caso di concelebrazione e deve essere posto fuori del presbiterio onde appaia meglio la straordinarietà. Può essere parimenti usato per le Prime Comunioni collettive e in questo caso va posto fuori del presbiterio in mezzo ai comunicandi. Ogni altare posticcio va immediatamente rimosso dopo le suddette celebrazioni.

Del Tabernacolo
14. Il Tabernacolo, in ragione della fede nell’Eucarestia e nella parte fondamentale di Questa per la vita della Chiesa e delle anime, deve avere sempre il massimo rilievo e mai deve ingenerare un confronto di inferiorità con qualsiasi altro elemento accolto nelle Chiese dalla legge e dalla tradizione. Per tale motivo l’Eucarestia si desidera sia sempre al centro della attenzione del popolo.
15. Buona soluzione, perché le motivazioni suddette siano sempre salvaguardate è la Cappella del Santissimo Sacramento, purché nobile e più decorata, idonea per permettere l’adorazione da parte dei fedeli. «Si raccomanda vivamente che il luogo in cui si conserva la Santissima Eucarestia sia situato in una Cappella adatta alla preghiera privata e alla adorazione dei fedeli» (I.G.M.R. n. 276).
16. L’Ordinario è disposto a concedere la collocazione della Santissima Eucarestia fuori dell’altare in taluni casi e alle seguenti condizioni:
a) che il Tabernacolo sia posto al centro dell’abside, del coro o della Cappella Maggiore;
b) sia collocato su un basamento congruo e non sopra un semplice supporto o una semplice colonnina. Tale basamento deve essere concepito in modo da dare anche visivamente, per la sua architettura, il senso della cosa grande, bella e nobile, atta a sorreggere il Tabernacolo. Si faccia dunque una scelta di materiale adatto, non dozzinale. Se il Tabernacolo è collocato nel muro esso dovrà avere un degno ornamento che ponga in risalto la dignità e la realtà della presenza Eucaristica;
c) sia costruita una scala di accesso di sufficiente ampiezza. Il Tabernacolo infatti va posto sufficientemente in alto da dare al popolo visivamente l’idea della sua eccellenza e in modo da superare sempre la statura del celebrante quando celebra all’altare versus populum;
d) dinanzi alla porticina, la quale deve essere di sicurezza per avere un Tabernacolo unico, fisso, inviolabile (I.G.M.R. n. 277) sia collocato un piccolo aggetto (mensola) per permettere la più comoda estrazione e la reposizione delle sacre Specie.
Il progetto definitivo del Tabernacolo extra altare, anche nei più piccoli particolari, deve avere l’approvazione dell’Ordinario.

Delle sedi per il Celebrante e per i Ministri
17. «La sede del Celebrante deve mostrare il compito che egli ha di presiedere l’assemblea e di guidare la preghiera. Perciò la collocazione più adatta è quella rivolta al popolo, al fondo del presbiterio, a meno che non vi si oppongano la struttura dell’edificio e altri elementi, ad esempio la troppa distanza che rendesse difficile la comunicazione tra il sacerdote e l’assemblea. La cattedra è riservata al Vescovo. Si eviti ogni forma di trono. Le sedi per i ministri, invece, siano collocate in presbiterio nel posto più adatto perché essi possano compiere con facilita il proprio ufficio» (I.G.M.R. n. 271)
18. Nel caso in cui si abbia la collocazione del Tabernacolo fuori dell’altare al centro dell’abside, la sede del celebrante sia pure Vescovo, per la riverenza, dovuta non deve essere posta tra l’altare stesso e il Tabernacolo. In tale caso la sede va collocata lateralmente e su un solo gradino.
19. Se la sede del celebrante in fondo al presbiterio risulta troppo distante dai fedeli o per i troppi gradini deve assumere la forma di trono, da evitarsi, essa sia collocata lateralmente e su un solo gradino.
Le sedi per i ministri, salva una particolare configurazione del coro stabile, siano sempre in piano.

Della riverenza al Santissimo Sacramento
20. L’abuso di ridurre eccessivamente o al nulla l’uso delle candele nelle celebrazioni è pienamente riprovato.
21. Sia colla catechesi, che con appositi cartelli, esposti patentemente si richiamino sempre le regole per la adorazione al Santissimo Sacramento e il galateo in Chiesa, motivato soprattutto dalla Reale Presenza di Gesù Cristo.

Tali regole vertono:
— sul silenzio, eccettuato il caso di convenienza;
— sulla genuflessione attenta che deve farsi entrando ed uscendo o passando davanti al Tabernacolo.
— sulla priorità che deve avere l’adorazione al Signore presente prima di qualsiasi altro atto di pietà;
— sulla opportunità che la generosità dei fedeli nella offerta dei ceri e dei fiori sia rivolta anzitutto al Santissimo Sacramento, evitando la incresciosa e stonante impressione che ricevono i buoni fedeli quando osservano un certo squallore attorno all’altare ove sta la SS.ma Eucarestia a confronto di altri pur degnissimi oggetti di culto;
— sulla opportunità e sul metodo per la Visita al SS.mo Sacramento;
— sulla priorità della Santa Messa offerta per i vivi e per i defunti.
22. Tra i due modi consentiti dalla legge generale per accostarsi alla santa Comunione, quello più consentaneo alla mentalità delle nostre popolazioni, è quello di porsi in ginocchio. Si prescrive pertanto di distribuire la santa Comunione al fedele inginocchiato. Non è ammessa nella Archidiocesi la Comunione in piedi. Qualora si presentassero fedeli, abituati ad altro cerimoniale si invitano garbatamente, ma fermamente a uniformarsi alle disposizioni diocesane.
23. La santa Comunione sotto le due specie deve essere distribuita in piedi e soltanto nei casi in cui si verificano le condizioni poste dalla legge. (I.G.M.R. n. 242).
24. La funzione vespertina festiva va sempre conclusa colla breve Adorazione e Benedizione del SS. Sacramento.

Dato a Genova l’8 Dicembre 1974

+ Giuseppe Card. Siri
(fonte: http://www.cardinalsiri.it/)

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