venerdì 27 maggio 2011



LETTERA CIRCOLARE
per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida
per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici.







Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l’istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all’applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.


I. Aspetti generali:


a) Le vittime dell’abuso sessuale:
La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua Lettera Pastorale ai Cattolici d’Irlanda (n.6): “Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata.”
b) La protezione dei minori:
In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare “ambienti sicuri” per i minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell’abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell’impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle società odierne.
c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi:
Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: “Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani” (n. 3, Discorso ai Cardinali Americani, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell’Esortazione Apostolica Pastores dabo vobis, nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull’argomento. Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle case di formazione previste nella rispettiva Ratio institutionis sacerdotalis di ciascun nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.
Inoltre, una diligenza particolare dev’essere riservata al doveroso scambio d’informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all’altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.
d) L’accompagnamento dei sacerdoti:
1. Il vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e fratello. Il vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l’importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori;
2. I vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti;
3. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.
e) La cooperazione con le autorità civili:
L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.


II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico:


Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST], con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell'elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.
Nel 2003, l’allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i delicta graviora, fra cui l’uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione ex officio nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del motu proprio approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell’acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.
La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l’accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un’indagine preliminare secondo il can. 1717 CIC, il can. 1468 CCEO e l’art. 16 SST.
Se l’accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. E’ utile ricordare che normalmente l’imposizione di una pena perpetua, come la dimissio dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 CIC) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l’eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (SST Art. 21, §2).

Le misure canoniche applicati nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi:
1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale; 2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale.
In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.
L’indagine preliminare e l’intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.
A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all’accusato durante l’indagine preliminare.
Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare.
Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la recognitio ai competenti Dicasteri della Curia Romana.


III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere:


Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:
a.) il concetto di “abuso sessuale su minori” deve coincidere con la definizione del motu proprio SST art. 6 (“il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un
minore di diciotto anni”) , nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;
b.) la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l’abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (SST, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (SST, art 24);
c.) le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;
d.) l’indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della privacy e della buona fama delle persone;
e.) a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l’opportunità di rispondere alle medesime;
f.) gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la potestas regiminis dei singoli vescovi;
g.) le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all’eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;
h.) in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;
i.) si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

Conclusione:


Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori .

Dal Palazzo del Sant’Uffizio, 3 maggio 2011
William Cardinale Levada Prefetto
Luis F. Ladaria, S.I. Arcivescovo tit. di Thibica Segretario
fonte: Avvenire

giovedì 19 maggio 2011

La bocciatura in Commissione Giustizia della Camera del progetto di legge Concia sulle “norme per il contrasto dell’omofobia e transfobia”




Chi discrimina chi?


di Riccardo Cascioli



19-05-2011

La bocciatura in Commissione Giustizia della Camera del progetto di legge Concia sulle “norme per il contrasto dell’omofobia e transfobia” ha suscitato – come era facilmente prevedibile – un’ondata di polemiche con accuse di inciviltà e barbarie contro i deputati di Pdl, Lega e Udc che hanno votato contro. Li si accusa di favorire la discriminazione degli omosessuali e dei transessuali, ma in realtà se andiamo a vedere il testo del progetto di legge comprendiamo che con la discriminazione contro gli omosessuali non c’entra un bel nulla.

Cosa significa infatti discriminare? Creare una differenza o una distinzione, ci dice un comune dizionario di italiano. In questo caso si tratterebbe di creare una disparità di trattamento ingiustificata a causa di alcune caratteristiche fisiche, sociali, politiche, culturali, economiche e via dicendo.

Cosa propone invece il progetto di legge Concia? Esso è composto di soli due articoli, che aggiungono altrettanti commi a due articoli del codice penale: in pratica, la punizione di un’offesa o una violenza è aggravata se la vittima è un omosessuale o transessuale, e le eventuali attenuanti vengono cancellate; inoltre per chi commette reati di questo genere, in caso di sospensione della pena è previsto un lavoro di pubblica utilità presso associazioni di gay.

In altre parole, chi si è opposto al progetto di legge non ha avallato norme che rendono le persone omosessuali più vulnerabili o meno protette, semplicemente ha valutato che – dal punto di vista di chi è vittima di violenze o offese - le persone omosessuali sono come quelle eterosessuali. Se le parole hanno un senso è chi vuole questa legge che intende introdurre una discriminazione a vantaggio delle persone omosessuali. Peraltro è anche difficile considerare quella omosessuale una minoranza indifesa quando la lobby gay è tra le più potenti e influenti in tutto il mondo occidentale e nelle istituzioni internazionali.

Quindi perché tutto questo scandalo?
Probabilmente perché, non per le persone omosessuali in quanto tali ma per il movimento organizzato di gay e lesbiche, questo tipo di legge non è un obiettivo in sé ma solo un passo verso obiettivi più ambiziosi. Scorrendo i programmi e le strategie dei gruppi organizzati di gay, lesbiche, bisex e trans – vedi ad esempio l’International Gay and Lesbian Association (Ilga) – si comprende che quella che si sta operando è una vera e propria rivoluzione antropologica, dove viene cancellato l’ordine naturale a favore di scelte culturali e personali. In altre parole non esisterebbero più maschio e femmina, come unici generi assegnati dalla natura, ma una serie di orientamenti sessuali – maschio, femmina, trans, omosex, lesbiche, travestiti, bisex e scusate se ne dimentichiamo qualcuno – che ognuno può scegliere liberamente e anche cambiare nel corso della vita. Cancellata ogni oggettività, tutto è soggettivo e relativo. Escluso il diritto di discutere questo approccio.

Ed è per questo che si assiste a una crescente aggressività dei movimenti gay – non delle persone omosessuali – nei confronti di chi non si adegua a questo pensiero politicamente corretto: intimidazioni, denunce, linciaggi verbali come quelli a cui stiamo assistendo in queste ore contro chiunque sia di intralcio al progredire della strategia gay.
E’ questo che dovrebbe allarmare prima di tutto.


martedì 17 maggio 2011

La coscienza del cattolico in politica



S.E.Mons.Giampaolo Crepaldi, "Il cattolico in politica", Cantagalli, 2011, PARTE PRIMA, cap. quarto: "la coscienza del cattolico in politica", da pag.72 a pag.76


La seconda parte del tema "la coscienza del cattolico in politica" è particolarmente importante per la sua attualità e la gravità degli argomenti trattati. Si affrontano tre questioni fondamentali:

1)-la negazione del proprio voto a partiti che promuovono progetti politici contro la legge morale naturale;

2)-il dovere dell'obiezione di coscienza, che acquisterà sempre più importanza e avrà sempre più una valenza politica;

3)-"Davanti al male, non ci si può nascondere dietro il rispetto delle leggi, del proprio ruolo istituzionale, e perfino del rispetto della Costituzione", più volte richiamata di questi tempi in funzione di un presunto "patriottismo costituzionale".

Con questi riferimenti torna il tema della difesa del creato. Il cattolico in politica è sì un politico ma è anche un cattolico. La sua fede getta su tutto questo una luce particolare. Anche la ragione vede che la vita è vita e la morte è morte; che il maschio è maschio e che la femmina è femmina; che da un embrione umano nasce una persona umana e non un ranocchio. La fede però la illumina e la sostiene quando dovesse cedere. ll cattolico in politica vede nella Natura “il creato”, nei 10 comandamenti non solo una legge naturale ma anche il bene stabilito da Dio, che è Verità e Amore ed ha chiaro quindi quando deve fermarsi, anche se una ragione politica che ha perso la fiducia in se stessa gli dicesse di andare avanti. Che questo bisogno dell’appoggio della fede religiosa ci sia è comprovato dal fatto che spesso è proprio la Chiesa cattolica a doversi erigere come ultimo baluardo a difesa della vita, della persona e della famiglia. Quando i diritti dei più deboli non vengono rispettati e la ragione illuministica non vede la necessità di rispettarli, entra in gioco l’aiuto della rivelazione. Anche il cattolico in politica dovrà rivolgersi a questo aiuto nei momenti di incertezza. Egli è un membro della Chiesa, fedele al Magistero che su questioni di fede e di morale orienta tutti, anche i politici.

Davanti a leggi che permettano il male radicale, il cattolico in politica esercita la propria obiezione di coscienza, nella quale trovano espressione la sua libertà unita alla sua responsabilità. ll cittadino non può dare il proprio voto ad un partito che contempli nel proprio programma l’aborto, l’eutanasia, la possibilità di distruzione dell’embrione, la selezione eugenetica, il riconoscimento di unioni di fatto equiparate al matrimonio, il riconoscimento giuridico di coppie omosessuali. Il dipendente pubblico del settore sanitario, per esempio, deve opporre obiezione di coscienza davanti a comportamenti richiesti sul lavoro in applicazione di leggi simili. A maggior ragione l’amministratore della cosa pubblica o il legislatore deve ricorrere all’obiezione di coscienza davanti a leggi che legalizzano il male e che contrastino con le leggi morali naturali fondamentali. Di solito, davanti a queste indicazioni, si sostiene che agendo in questo modo i cattolici in politica si ritirerebbero dal campo e lascerebbero libero spazio agli altri, producendo alla fine un danno maggiore. A questa obiezione si può rispondere in vari modi. Prima di tutto ricordando che non è lecito fare il bene attraverso il male. Non si può firmare una legge che preveda l’aborto e rimanere in carica pensando che cosi si potrà fare del bene domani, perché in questo caso si penserebbe di poter fare il bene facendo il male. In secondo luogo bisogna ricordare che la politica la si fa sia agendo sia rifiutandosi di agire. Anche l’obiezione di coscienza, anche le dimissioni da un prestigioso incarico politico, sono atti politici che non è detto che non procurino a loro volta dei frutti politici. Perché mai si deve escludere che dal bene nasca il bene? Tommaso Moro è stato proclamato Patrono dei politici da Giovanni Paolo ll non per aver fatto qualcosa ma per non averlo fatto, per aver fatto obiezione di coscienza. Anche Tommaso Moro avrebbe potuto pensare di rimanere in carica (e in vita) per poter fare domani del bene. Infine la politica la si può fare a diversi livelli e se si perde una poltrona si aprono altre possibilità di esercitare la propria vocazione politica. Senza contare poi un aspetto di fondamentale importanza per il credente: il sacrificio, la croce, la sofferenza devono essere messe in conto da chiunque, come credente, operi in politica.

Ci sono molti motivi per dire che in futuro aumenteranno i casi limite nei quali dovra essere esercitata l’obiezione di coscienza e che questa assumerà sempre più un significato politico. Le nuove tecnologie connesse con l’ingegneria genetica, le nuove forme di attentato alla dignità della vita umana, i nuovi attacchi alla famiglia porranno forse sempre di più in futuro il problema dell’obiezione di coscienza da parte di molti operatori e ancor di più per il politico. Ciò significa che bisogna prepararsi ad un’epoca in cui la testimonianza anche nella forma dell’obiezione di coscienza assumerà vera e propria valenza politica, sarà una delle forme del confronto politico, non un atteggiamento residuale e limitato ad alcuni casi molto particolari, non un atteggiamento di confine, ma una forma di espressione politica e di indicazione di senso per la politica di primo piano. L’obiezione di coscienza diventerà sempre più un modo per indicare nuclei di problemi politici, per determinare le priorità per la politica e la stessa agenda politica correttamente intesa. Con ogni probabilità l’obiezione di coscienza verrà sempre più precisata nei suoi fondamenti morali e nei suoi contorni politici e verrà perfino organizzata. Anche la gamma di problematiche che richiederanno l’obiezione di coscienza con ogni probabilità aumenteranno, se continuasse l’attuale tendenza in corso. Ai campi che ho gia ricordato sopra si aggiungeranno quelli connessi con l’educazione se dovesse accadere, come in parte sta gia accadendo, che lo Stato dovesse pretendere per sé un ruolo educativo primario in campi delicati della formazione dei bambini e dei giovani.

L’obiezione di coscienza del politico si fonda su un principio famoso, espresso già da Antigone e da Socrate ed enunciato anche nel Vangelo: bisogna obbedire a Dio prima che agli uomini. per questo che davanti al male, non ci si può nascondere dietro il rispetto delle leggi, del proprio ruolo istituzionale, e perfino del rispetto della Costituzione. Non c’e una legge umana, nemmeno la Costituzione di un Paese, che possa pretendere l’ossequio che merita la legge divina e quindi anche la legge naturale. Si adopera spesso l’espressione “patriottismo costituzionale". La Carta costituzionale è per il cattolico in politica un punto di riferimento importante, ma non è l’ultimo. Essa non sostituisce il Vangelo e nemmeno la legge morale naturale. Piuttosto deriva il suo stesso valore, formalmente espresso dalla volontà popolare che tuttavia non ne è il fondamento ultimo, dal fatto che rispetta i diritti fondamentali della persona umana, intesa nella sua globalità, ossia secondo il valore del suo essere e secondo il piano di Dio su di essa. Questi due ultimi aspetti sono il vero fondamento della Carta costituzionale, e ad essi si deve maggiore rispetto che non alla Carta stessa. Del resto la Costituzione stessa enuncia dei principi che la fondano, nasce quindi con la consapevolezza di essere funzionale a qualcosa che non è essa a costituire.

Purtroppo sulla coscienza e sulla obiezione di coscienza pesano oggi delle ipoteche culturali riduttive, che molto peso hanno anche sul comportamento dei politici. La coscienza oggi è intesa come liberta senza responsabilità, come individuo senza comunità, come desiderio senza legge. È vista come qualcosa di assolutamente individuale e intollerante verso ogni limite e condizionamento. L’obiezione di coscienza diventa quindi qualcosa di arbitrario e perfino di capriccioso. Oppure l’obiezione di coscienza viene considerata una semplice opinione, uguale al suo contrario. C’e quindi perfino una inflazione dei motivi per fare obiezione di coscienza e, portando il discorso all’estremo, di questo passo puo finire che ogni cittadino faccia obiezione di coscienza dal punto di vista delle sue opinioni e in loro difesa. Una simile obiezione di coscienza comporterebbe la polverizzazione della società. È quindi di importanza fondamentale che, mentre si rivendica il diritto all’obiezione di coscienza, si operi anche per ricostruire nel comune sentire un significato di coscienza non individualistico e relativistico ma devoto ai principi della legge morale naturale, non da sentire come una oppressione o una indebita costrizione, ma come le indicazioni del nostro dover-essere, di una vita veramente umana.

sabato 14 maggio 2011

ISTRUZIONE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI SULL’APPLICAZIONE DELLA LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO DATA SUMMORUM PONTIFICUM DI S.S. BENEDETT

ISTRUZIONE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI SULL’APPLICAZIONE DELLA LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO DATA SUMMORUM PONTIFICUM DI S.S. BENEDETTO PP. XVI, 13.05.2011

PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI

ISTRUZIONE

sull’applicazione della Lettera Apostolica Motu Proprio data Summorum Pontificum di S.S. BENEDETTO PP. XVI

I.

Introduzione

1. La Lettera Apostolica, Summorum Pontificum Motu Proprio data, del Sommo Pontefice Benedetto XVI del 7 luglio 2007, entrata in vigore il 14 settembre 2007, ha reso più accessibile alla Chiesa universale la ricchezza della Liturgia Romana.

2. Con tale Motu Proprio il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha promulgato una legge universale per la Chiesa con l’intento di dare una nuova normativa all’uso della Liturgia Romana in vigore nel 1962.

3. Il Santo Padre, dopo aver richiamato la sollecitudine dei Sommi Pontefici nella cura per la Sacra Liturgia e nella ricognizione dei libri liturgici, riafferma il principio tradizionale, riconosciuto da tempo immemorabile e necessario da mantenere per l’avvenire, secondo il quale “ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per evitare errori, ma anche per trasmettere l’integrità della fede, perché la legge della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede”1.

4. Il Sommo Pontefice ricorda inoltre i Pontefici Romani che, in modo particolare, si sono impegnati in questo compito, specificamente San Gregorio Magno e San Pio V. Il Papa sottolinea altresì che, tra i sacri libri liturgici, particolare risalto nella storia ha avuto il Missale Romanum, che ha ricevuto nuovi aggiornamenti lungo il corso dei tempi fino al Beato Papa Giovanni XXIII. Successivamente, in seguito alla riforma liturgica posteriore al Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI nel 1970 approvò per la Chiesa di rito latino un nuovo Messale, poi tradotto in diverse lingue. Papa Giovanni Paolo II nell’anno 2000 ne promulgò una terzaedizione.

5. Diversi fedeli, formati allo spirito delle forme liturgiche precedenti al Concilio Vaticano II, hanno espresso il vivo desiderio di conservare la tradizione antica. Per questo motivo, Papa Giovanni Paolo II con lo speciale Indulto Quattuor abhinc annos, emanato nel 1984 dalla Sacra Congregazione per il Culto Divino, concesse a determinate condizioni la facoltà di riprendere l’uso del Messale Romano promulgato dal Beato Papa Giovanni XXIII.

Inoltre, Papa Giovanni Paolo II, con il Motu Proprio Ecclesia Dei del 1988, esortò i Vescovi perché fossero generosi nel concedere tale facoltà in favore di tutti i fedeli che lo richiedevano.

Nella medesima linea si pone Papa Benedetto XVI con il Motu Proprio Summorum Pontificum, nel quale vengono indicati alcuni criteri essenziali per l’Usus Antiquior del Rito Romano, che qui è opportuno ricordare.

6. I testi del Messale Romano di Papa Paolo VI e di quello risalente all’ultima edizione di Papa Giovanni XXIII, sono due forme della Liturgia Romana, definite rispettivamente ordinaria e extraordinaria: si tratta di due usi dell’unico Rito Romano, che si pongono l’uno accanto all’altro. L’una e l’altra forma sono espressione della stessa lex orandi della Chiesa. Per il suo uso venerabile e antico, la forma extraordinaria deve essere conservata con il debito onore.

7. Il Motu Proprio Summorum Pontificum è accompagnato da una Lettera del Santo Padre ai Vescovi, con la stessa data del Motu Proprio (7 luglio 2007). Con essa vengono offerte ulteriori delucidazioni sull’opportunità e sulla necessità del Motu Proprio stesso; si trattava, cioè, di colmare una lacuna, dando una nuova normativa all’uso della Liturgia Romana in vigore nel 1962.
Tale normativa si imponeva particolarmente per il fatto che, al momento dell’introduzione del nuovo Messale, non era sembrato necessario emanare disposizioni che regolassero l’uso della Liturgia vigente nel 1962. In ragione dell’aumento di quanti richiedono di poter usare la forma extraordinaria, si è reso necessario dare alcune norme in materia. Tra l’altro Papa Benedetto XVI afferma: “Non c’è nessuna contraddizione tra l’una e l’altra edizione del Messale Romano. Nella storia della liturgia c’è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, giudicato dannoso”2.

8. Il Motu Proprio Summorum Pontificum costituisce una rilevante espressione del Magistero del Romano Pontefice e del munus a Lui proprio di regolare e ordinare la Sacra Liturgia della Chiesa3 e manifesta la Sua sollecitudine di Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa Universale4.

Esso si propone l’obiettivo di:

a) offrire a tutti i fedeli la Liturgia Romana nell’Usus Antiquior, considerata tesoro prezioso da conservare;

b) garantire e assicurare realmente a quanti lo domandano, l’uso della forma extraordinaria, nel presupposto che l’uso della Liturgia Romana in vigore nel 1962 sia una facoltà elargita per il bene dei fedeli e pertanto vada interpretata in un senso favorevole ai fedeli che ne sono i principali destinatari;

c) favorire la riconciliazione in seno alla Chiesa.

II.

Compiti della Pontificia Commissione Ecclesia Dei

9. Il Sommo Pontefice ha conferito alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei potestà ordinaria vicaria per la materia di sua competenza, in modo particolare vigilando sull’osservanza e sull’applicazione delle disposizioni del Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 12).

10. § 1. La Pontificia Commissione esercita tale potestà, oltre che attraverso le facoltà precedentemente concesse dal Papa Giovanni Paolo II e confermate da Papa Benedetto XVI (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, artt. 11-12), anche attraverso il potere di decidere dei ricorsi ad essa legittimamente inoltrati, quale Superiore gerarchico, avverso un eventuale provvedimento amministrativo singolare dell’Ordinario che sembri contrario al Motu Proprio. § 2. I decreti con i quali la Pontificia Commissione decide i ricorsi, potranno essere impugnati ad normam iuris presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

11. Spetta alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, previa approvazione da parte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il compito di curare l’eventuale edizione dei testi liturgici relativi alla forma extraordinaria del Rito Romano.

III.

Norme specifiche

12. Questa Pontificia Commissione, in forza dell’autorità che le è stata attribuita e delle facoltà di cui gode, a seguito dell’indagine compiuta presso i Vescovi di tutto il mondo, con l’animo di garantire la corretta interpretazione e la retta applicazione del Motu Proprio Summorum Pontificum, emana la seguente Istruzione, a norma del can. 34 del Codice di Diritto Canonico.

La competenza dei Vescovi diocesani

13. I Vescovi diocesani, secondo il Codice di Diritto Canonico, devono vigilare in materia liturgica per garantire il bene comune e perché tutto si svolga degnamente, in pace e serenità nella loro Diocesi5, sempre in accordo con la mens del Romano Pontefice chiaramente espressa dal Motu Proprio Summorum Pontificum6.

In caso di controversia o di dubbio fondato circa la celebrazione nella forma extraordinaria, giudicherà la Pontificia Commissione Ecclesia Dei.

14. È compito del Vescovo diocesano adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della forma extraordinaria del Rito Romano, a norma del Motu Proprio Summorum Pontificum.

Il coetus fidelium (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 1)

15. Un coetus fidelium potrà dirsi stabiliter exsistens ai sensi dell’art. 5 § 1 del Motu Proprio Summorum Pontificum, quando è costituito da alcune persone di una determinata parrocchia che, anche dopo la pubblicazione del Motu Proprio, si siano unite in ragione della loro venerazione per la Liturgia nell’Usus Antiquior, le quali chiedono che questa sia celebrata nella chiesa parrocchiale o in un oratorio o cappella; tale coetus può essere anche costituito da persone che provengano da diverse parrocchie o Diocesi e che a tal fine si riuniscano in una determinata chiesa parrocchiale o in un oratorio o cappella.

16. Nel caso di un sacerdote che si presenti occasionalmente in una chiesa parrocchiale o in un oratorio con alcune persone ed intenda celebrare nella forma extraordinaria, come previsto dagli artt. 2 e 4 del Motu Proprio Summorum Pontificum, il parroco o il rettore di chiesa o il sacerdote responsabile di una chiesa, ammettano tale celebrazione, seppur nel rispetto delle esigenze di programmazione degli orari delle celebrazioni liturgiche della chiesa stessa.

17. § 1. Per decidere in singoli casi, il parroco o il rettore, o il sacerdote responsabile di una chiesa, si regolerà secondo la sua prudenza, lasciandosi guidare da zelo pastorale e da uno spirito di generosa accoglienza.

§ 2. Nei casi di gruppi numericamente meno consistenti, ci si rivolgerà all’Ordinario del luogo per individuare una chiesa in cui questi fedeli possano riunirsi per ivi assistere a tali celebrazioni, in modo tale da assicurare una più facile partecipazione e una più degna celebrazione della Santa Messa.

18. Anche nei santuari e luoghi di pellegrinaggio si offra la possibilità di celebrare nella forma extraordinaria ai gruppi di pellegrini che lo richiedano (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 3), se c’è un sacerdote idoneo.

19. I fedeli che chiedono la celebrazione della forma extraordinaria non devono in alcun modo sostenere o appartenere a gruppi che si manifestano contrari alla validità o legittimità della Santa Messa o dei Sacramenti celebrati nella forma ordinaria e/o al Romano Pontefice come Pastore Supremo della Chiesa universale.

Il sacerdos idoneus
(cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 4)

20. In merito alla questione di quali siano i requisiti necessari, affinché un sacerdote sia ritenuto “idoneo” a celebrare nella forma extraordinaria, si enuncia quanto segue:

a) Ogni sacerdote che non sia impedito a norma del Diritto Canonico è da ritenersi idoneo alla celebrazione della Santa Messa nella forma extraordinaria.

b) Per quanto riguarda l’uso della lingua latina, è necessaria una sua conoscenza basilare, che permetta di pronunciare le parole in modo corretto e di capirne il significato.

c) Per quanto riguarda la conoscenza dello svolgimento del Rito, si presumono idonei i sacerdoti che si presentano spontaneamente a celebrare nella forma extraordinaria, e l’hanno usato precedentemente.

21. Si chiede agli Ordinari di offrire al clero la possibilità di acquisire una preparazione adeguata alle celebrazioni nella forma extraordinaria. Ciò vale anche per i Seminari, dove si dovrà provvedere alla formazione conveniente dei futuri sacerdoti con lo studio del latino e, se le esigenze pastorali lo suggeriscono, offrire la possibilità di apprendere la forma extraordinaria del Rito.

22. Nelle Diocesi dove non ci siano sacerdoti idonei, i Vescovi diocesani possono chiedere la collaborazione dei sacerdoti degli Istituti eretti dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, sia in ordine alla celebrazione, sia in ordine all’eventuale apprendimento della stessa.

23. La facoltà di celebrare la Messa sine populo (o con la partecipazione del solo ministro) nella forma extraordinaria del Rito Romano è data dal Motu Proprio ad ogni sacerdote sia secolare sia religioso (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 2). Pertanto in tali celebrazioni, i sacerdoti a norma del Motu Proprio Summorum Pontificum, non necessitano di alcun permesso speciale dei loro Ordinari o superiori.

La disciplina liturgica ed ecclesiastica

24. I libri liturgici della forma extraordinaria vanno usati come sono. Tutti quelli che desiderano celebrare secondo la forma extraordinaria del Rito Romano devono conoscere le apposite rubriche e sono tenuti ad eseguirle correttamente nelle celebrazioni.

25. Nel Messale del 1962 potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi e alcuni dei nuovi prefazi, secondo la normativa che verrà indicata in seguito.

26. Come prevede il Motu Proprio Summorum Pontificum all’art. 6, si precisa che le letture della Santa Messa del Messale del 1962 possono essere proclamate o esclusivamente in lingua latina, o in lingua latina seguita dalla traduzione in lingua vernacola, ovvero, nelle Messe lette, anche solo in lingua vernacola.

27. Per quanto riguarda le norme disciplinari connesse alla celebrazione, si applica la disciplina ecclesiastica, contenuta nel vigente Codice di Diritto Canonico.

28. Inoltre, in forza del suo carattere di legge speciale, nell’ambito suo proprio, il Motu Proprio Summorum Pontificum, deroga a quei provvedimenti legislativi, inerenti ai sacri Riti, emanati dal 1962 in poi ed incompatibili con le rubriche dei libri liturgici in vigore nel 1962.

Cresima e Ordine sacro

29. La concessione di usare la formula antica per il rito della Cresima è stata confermata dal Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 9 § 2). Pertanto non è necessario utilizzare per la forma extraordinaria la formula rinnovata del Rito della Confermazione promulgato da Papa Paolo VI.

30. Con riguardo alla tonsura, agli ordini minori e al suddiaconato, il Motu Proprio Summorum Pontificum non introduce nessun cambiamento nella disciplina del Codice di Diritto Canonico del 1983; di conseguenza, negli Istituti di Vita Consacrata e nelle Società di Vita Apostolica che dipendono dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, il professo con voti perpetui oppure chi è stato incorporato definitivamente in una società clericale di vita apostolica, con l’ordinazione diaconale viene incardinato come chierico nell’istituto o nella società, a norma del canone 266 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

31. Soltanto negli Istituti di Vita Consacrata e nelle Società di Vita Apostolica che dipendono dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei e in quelli dove si mantiene l’uso dei libri liturgici della forma extraordinaria, è permesso l’uso del Pontificale Romanum del 1962 per il conferimento degli ordini minori e maggiori.

Breviarium Romanum

32. Viene data ai chierici la facoltà di usare il Breviarium Romanum in vigore nel 1962, di cui all’art. 9 § 3 del Motu Proprio Summorum Pontificum. Esso va recitato integralmente e in lingua latina.

Il Triduo sacro

33. Il coetus fidelium, che aderisce alla precedente tradizione liturgica, se c’è un sacerdote idoneo, può anche celebrare il Triduo Sacro nella forma extraordinaria. Nei casi in cui non ci sia una chiesa o oratorio previsti esclusivamente per queste celebrazioni, il parroco o l’Ordinario, d’intesa con il sacerdote idoneo, dispongano le modalità più favorevoli per il bene delle anime, non esclusa la possibilità di ripetere le celebrazioni del Triduo Sacro nella stessa chiesa.

I Riti degli Ordini Religiosi

34. È permesso l’uso dei libri liturgici propri degli Ordini religiosi in vigore nel 1962.

Pontificale Romanum e Rituale Romanum

35. È permesso l’uso del Pontificale Romanum e del Rituale Romanum, così come del Caeremoniale Episcoporum in vigore nel 1962, a norma del n. 28 di questa Istruzione e fermo restando quanto disposto nel n. 31 della medesima.

Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell’ Udienza concessa il giorno 8 aprile 2011 al sottoscritto Cardinale Presidente della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, ha approvato la presente Istruzione e ne ha ordinato la pubblicazione.

Dato a Roma, dalla Sede della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, il 30 aprile 2011, nella memoria di san Pio V.

William Cardinale Levada
Presidente

Mons. Guido Pozzo
Segretario

_______________

1 BENEDETTO XVI, Lettera Apostolica Summorum Pontificum Motu Proprio data, AAS 99 (2007) 777; cf. Ordinamento generale del Messale Romano, terza ed. 2002, n. 397.

2 BENEDETTO XVI, Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica "Motu Proprio data" Summorum Pontificum sull’uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma effettuata nel 1970, AAS 99 (2007) 798.

3 Cf. C.I.C. can. 838 §1 e §2.

4 Cf. C.I.C. can. 331.

5 Cf. C.I.C. cann. 223 § 2; 838 §1 e § 4.

6 Cf. BENEDETTO XVI, Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica "Motu Proprio data" Summorum Pontificum sull’uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma effettuata nel 1970, AAS 99 (2007) 799.

7 Cf. C.I.C. can. 900 § 2.

8 Cf. C.I.C. can. 249; cf. Conc. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, n. 36; Dich. Optatam totius n. 13.

9 Cf. BENEDETTO XVI, Lettera ai Vescovi in occasione della pubblicazione della Lettera Apostolica"Motu Proprio data" Summorum Pontificum sull’uso della Liturgia Romana anteriore alla Riforma effettuata nel 1970, AAS 99 (2007) 79

sabato 7 maggio 2011

Supplica alla Madonna di Pompei



(da recitarsi l'8 maggio e la prima domenica di ottobre a mezzogiorno)



I. - O Augusta Regina delle vittorie, o Vergine sovrana del Paradiso, al cui nome potente si rallegrano i cieli e tremano per terrore gli abissi, o Regina gloriosa del Santissimo Rosario, noi tutti, avventurati figli vostri, che la bontà vostra ha prescelti in questo secolo ad innalzarvi un Tempio in Pompei, qui prostrati ai vostri piedi, in questo giorno solennissimo della festa dei novelli vostri trionfi sulla terra degl'idoli e dei demoni, effondiamo con lacrime gli affetti del nostro cuore, e con la confidenza di figli vi esponiamo le nostre miserie.

Deh! da quel trono di clemenza ove sedete Regina, volgete, o Maria, lo sguardo vostro pietoso verso di noi, su tutte le nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, su tutta la Chiesa; e vi prenda compassione degli affanni in cui volgiamo e dei travagli che ne amareggiano la vita. Vedete, o Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo ne circondano: quante calamità e afflizioni ne costringono! O Madre, trattenete il braccio della giustizia del vostro Figliuolo sdegnato e vincete colla clemenza il cuore dei peccatori: sono pur nostri fratelli e figli vostri, che costarono sangue al dolce Gesù, e trafitture di coltello al vostro sensibilissimo Cuore. Oggi mostratevi a tutti, qual siete, Regina di pace e di perdono.

Salve Regina.

II. - È vero, è vero che noi per primi, benché vostri figliuoli, coi peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù, e trafiggiamo novellamente il vostro Cuore. Sì, lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri flagelli. Ma Voi ricordatevi che sulla vetta del Golgota raccoglieste le ultime stille di quel sangue divino e l'ultimo testamento del Redentore moribondo. E quel testamento di un Dio, suggellato col sangue di un Uomo-Dio, vi dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori. Voi, dunque, come nostra Madre, siete la nostra Avvocata, la nostra Speranza. E noi gementi stendiamo a Voi le mani supplichevoli, gridando: Misericordia!

Pietà vi prenda, o Madre buona, pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri fratelli estinti, e soprattutto dei nostri nemici, e di tanti che si dicono cristiani, e pur dilacerano il Cuore amabile del vostro Figliuolo. Pietà, deh! pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, che torni pentito al cuor vostro. Misericordia per tutti, o Madre di Misericordia.

Salve Regina.

III. - Che vi costa, o Maria, l'esaudirci? Che vi costa il salvarci? Non ha Gesù riposto nelle vostre mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie? Voi sedete coronata Regina alla destra del vostro Figliuolo, circondata di gloria immortale su tutti i cori degli Angeli. Voi distendete il vostro dominio per quanto son distesi i cieli, e a Voi la terra e le creature tutte che in essa abitano sono soggette. Il vostro dominio si estende fino all'inferno, e Voi sola ci strappate dalle mani di Satana, o Maria.

Voi siete l'Onnipotente per grazia. Voi dunque potete salvarci. Che se dite di non volerci aiutare, perché figli ingrati ed immeritevoli della vostra protezione, diteci almeno a chi altri mai dobbiamo ricorrere per essere liberati da tanti flagelli.

Ah, no! Il vostro Cuore di Madre non patirà di veder noi, vostri figli, perduti. Il Bambino che noi vediamo sulle vostre ginocchia, e la mistica corona che miriamo nella vostra mano, c'ispirano fiducia che noi saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in Voi, ci gettiamo ai vostri piedi, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, ed oggi stesso, sì, oggi da Voi aspettiamo le sospirate grazie.

Salve Regina.

Chiediamo la benedizione a Maria.

Un'ultima grazia noi ora vi chiediamo, o Regina, che non potete negarci in questo giorno solennissimo. Concedete a tutti noi l'amore vostro costante, e in modo speciale la vostra materna benedizione. No, non ci leveremo dai vostri piedi, non ci staccheremo dalle vostre ginocchia, finché non ci avrete benedetti.

Benedite, o Maria, in questo momento, il Sommo Pontefice. Ai prischi allori della vostra Corona, agli antichi trionfi del vostro Rosario, onde siete chiamata Regina delle vittorie, deh! aggiungete ancor questo, o Madre: concedete il trionfo alla Religione e la pace alla umana società. Benedite il nostro Vescovo, i Sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del vostro Santuario.

Benedite infine tutti gli Associati al vostro novello Tempio di Pompei, e quanti coltivano e promuovono la divozione al vostro Santo Rosario.

O Rosario benedetto di Maria; Catena dolce che ci rannodi a Dio; Vincolo di amore che ci unisci agli Angeli; Torre di salvezza negli assalti d'inferno; Porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia; a te l'ultimo bacio della vita che si spegne. E l'ultimo accento delle smorte labbra sarà il nome vostro soave, Regina del Rosario della Valle di Pompei, o Madre nostra cara, o unico Rifugio dei peccatori, o sovrana Consolatrice dei mesti. Siate ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Così sia.

Salve Regina.


(vero testo della Supplica scritta dal beato Bartolo Longo)

domenica 1 maggio 2011

UNA FESTA VOLUTA DA GESU'



"Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la Festa della Mia Misericordia"

“Desidero che la festa della Misericordia sia il riparo e il rifugio per tutte le anime. In quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine.

Nessuna anima abbia paura di accostarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto.

(Diario pp 699)





Dalla testimonianza del padre spirituale di Santa Faustina Kowalska, il Beato Michele Sopocko:


Ci sono delle verità di fede che sembrano esser conosciute, di cui si parla spesso, ma senza capirle e tantomeno viverle. E così è successo anche a me, per quanto riguarda la verità della Divina Misericordia. Tante volte ho riflettuto su questa verità nelle meditazioni, specialmente durante i ritiri spirituali, tante volte ne ho parlato nelle omelie e ho ripetuto le parole delle preghiere liturgiche, ma non cercai di approfondirne il contenuto e l’importanza per la vita spirituale: in particolare non riuscii a capire, e all’inizio non potei accettare che la Divina Misericordia fosse l’attributo più alto di Dio Creatore, Salvatore, Santificatore. Ci voleva un’anima semplice e santa, profondamente unita a Dio, la quale – come credo – per ispirazione Divina me ne parlò incitandomi a studiare, a cercare e a riflettere su questo tema.

Quest’anima era Suor Faustina, ora defunta (Helena Kowalska) della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. Essa lentamente arrivò a convincermi al punto tale che oggi considero il culto della Divina Misericordia, e particolarmente l’istituzione della festa della Divina Misericordia la prima domenica dopo Pasqua come uno degli obiettivi prioritari della mia vita. (Beato Michele Sopocko)





sabato 30 aprile 2011

I rapporti prematrimoniali




di Corrado Gnerre


Nessuna forma di unione, al di fuori di quella Sacramentale, è in grado di garantire alla coppia la totalità e definitività della mutua donazione: ecco perché ogni rapporto prematrimoniale è in sé illegittimo e irresponsabile, perché può coinvolgere una terza vita.

Quando si ha a che fare con i giovani (e io sono uno che ha a che fare con loro ogni giorno) una delle questioni più sentite è quella attinente alla sessualità e quindi ai cosiddetti “rapporti prematrimoniali”.
Su questo punto molti catechisti non sanno come affrontare il discorso. Coloro i quali si sentono di difendere la posizione del Vangelo e del Magistero (purtroppo mi sembra non tutti... e questo dovrebbe far pensare) lo fanno utilizzando argomenti poco convincenti, nel tentativo di rendere il Precetto più “trattabile” e “adattabile” ad una certa mentalità del giovane contemporaneo.
Eppure di argomenti convincenti ce ne sono. Vediamo quali sono.

La concezione cristiana della sessualità

Prima di tutto bisogna spiegare cosa è la sessualità secondo il Cristianesimo. Per il Cristianesimo la sessualità è un valore, perché creata e quindi voluta da Dio. Per il Cristianesimo non è valore ciò che è conseguito dal peccato, ma ciò che Dio ha iscritto nella natura, in questo caso nella natura dell’uomo.
L’essere umano non è stato voluto da Dio come un angelo, cioè con una natura esclusivamente spirituale, bensì come unione di spirito e di corpo. Ora, la sessualità altro non è che la dimensione corporea della reciproca donazione di quell’uomo verso quella donna e di quella donna verso quell’uomo, che si sono uniti nel vincolo indissolubile del Matrimonio-sacramento.


I rapporti prematrimoniali negano la donazione

Da ciò si capisce l’illegittimità della sessualità prematrimoniale (e ovviamente anche di quella extra-coniugale). Infatti, tale sessualità non può essere vissuta nella dinamica della donazione. La donazione, infatti, ha bisogno della definitività. Non è definitivo ciò che è ancora temporaneo e provvisorio. Nessuno può negare il fatto che il fidanzamento non sia definitivo... se è fidanzamento è proprio perché non c’è alcuna definitività.
Né ha senso fare un’obiezione di questo tipo: “Ma chi ci dice che il matrimonio sarà definitivo?”. Obiezione che non regge: ci sarebbe contraddizione in ciò che afferma la Chiesa se essa ammettesse la solubilità del Matrimonio, cosa che invece non è.
Una volta ascoltai una bellissima definizione di castità prematrimoniale. Per giunta l’ascoltai non da un sacerdote o da un teologo, ma da un laico padre di figli. Una definizione che non solo ritengo precisissima, ma che fa ben capire quanto la castità, in un determinato senso, non si configuri come una forma di rinuncia fine a se stessa, bensì per costruire ciò che conta davvero. La definizione dice così: «La castità prematrimoniale è la capacità di rimaner fedeli al proprio marito e alla propria moglie ancor prima di conoscerli». Ricordando questa definizione, dico ai ragazzi: «Chi si sente di negare quanto sia importante rimaner fedele al proprio marito e alla propria moglie, al proprio fidanzato e alla propria fidanzata? E allora perché negare quanto sia importante la fedeltà anche nella prospettiva del futuro? Perché ritenere che la fedeltà sia un valore solo nella contemporaneità – conoscendo il marito o la moglie – e non anche nella prospettiva del futuro, cioè quando ancora non si sa chi sarà il compagno di vita che la Provvidenza vorrà?».
In merito alla questione dei rapporti prematrimoniali un’altra obiezione che solitamente si riceve è questa: “Ma perché privarsi del piacere della sessualità? Non è Dio stesso che l’ha inserita nella natura umana?”. La risposta non è difficile. Certamente Dio ha inscritto il piacere nella sessualità così come ha iscritto il piacere in ogni bisogno importante della natura umana. Ha iscritto il piacere anche nel mangiare. Immaginate cosa accadrebbe se non provassimo piacere a mangiare. Faremmo questo ragionamento: “Adesso devo fare gnam gnam con le mandibole... chi me lo fa fare? Mangerò stasera...”, e poi anche la sera posticiperemmo al giorno dopo e così via... e intanto moriremmo di inedia. E così anche per la sessualità: se non ci fosse la dimensione del piacere, l’umanità si sarebbe già estinta. Ma – e qui sta il punto – un conto è apprezzare la dimensione del piacere, altro è fare di questo la componente e il criterio fondamentali. Per ritornare all’esempio del mangiare: se devo mangiare per alimentarmi, va bene apprezzare il piacere del mangiare; ma se in quel momento non è bene che mangi per non danneggiare l’organismo, non posso e non devo mangiare solo per soddisfare un piacere che poi si trasformerà in un danno per la mia salute.


I rapporti prematrimoniali negano la responsabilità

Ma oltre a tale motivo, i rapporti prematrimoniali sono illeciti anche perché sono sempre irresponsabili. Il ragionamento è molto facile: il metodo contraccettivo più sicuro è la pillola antifecondativa, la quale ha una percentuale di “successo” (rattrista utilizzare questa terminologia, ma lo facciamo per farci capire) non superiore al 90%. Il che significa che i metodi anticoncezionali occasionali (quelli che solitamente si usano tra i giovani) hanno una percentuale di “successo” ben al di sotto del 90%. Ciò vuol dire che la sessualità fuori dal Matrimonio è sempre comunque irresponsabile: si “gioca” con una terza vita che non solo ha il diritto di nascere qualora venisse concepita, ma che ha anche il diritto di trovare un nucleo familiare stabile, un papà e una mamma.
Dunque, la sessualità pre ed extra matrimoniale è, oltre ad un grave peccato (e già questo dovrebbe bastare per capire), un atto sempre e comunque irresponsabile.


La visione di Don Bosco

Purtroppo di queste cose ormai si parla poco. Si prende in considerazione il dato sociologico e quasi ci si arrende. Si pensa: “Ormai è impossibile venirne fuori”. Ora, un simile atteggiamento non solo costituisce un grave peccato di omissione, perché la verità va sempre detta, ma anche una sorta di “complicità” che permette che tante anime si perdano per l’eternità. Sì, avete capito bene: si perdano per l’eternità! La Madonna alla piccola Giacinta di Fatima lo disse chiaramente: «I peccati che fanno andare più all’inferno sono i peccati della carne».
Ho già fatto qualche riflessione su questa frase in un altro mio articolo pubblicato proprio su questo Settimanale. Certamente i peccati della carne, tra i peccati mortali, non sono quelli più gravi. Ma sono quelli che non solo possono essere commessi più facilmente, ma anche quelli che più pervertono il pensiero. Bestializzando il comportamento, bestializzano anche il ragionamento. Giustamente si dice: “Non si agisce come si pensa, ma si finisce sempre col pensare come si agisce”. Per cui, una volta fatta fuori la Legge di Dio dal comportamento, si farà fuori Dio stesso dalle proprie convinzioni e dal proprio giudizio di vita.
C’è una visione che toccò a san Giovanni Bosco e che a riguardo è bene ricordare. La Provvidenza volle che il grande Santo dei giovani vedesse l’inferno per far sì che lui – che appunto stava dedicando la vita ai giovani – venisse a conoscenza di alcune cose importanti per la sua missione. Ecco come lo stesso Don Bosco racconta ciò che gli toccò: «Mi trovai con la mia guida (l’Angelo Custode), in fondo ad un precipizio che finiva in una valle oscura. Ed ecco comparire un edificio immenso, avente una porta altissima, serrata. Toccammo il fondo del precipizio; un caldo soffocante mi opprimeva, un fumo grasso, quasi verde, s’innalzava sui muraglioni dell’edificio e guizze di fiamme sanguigne. Domandai: “Dove ci troviamo?”. “Leggi – mi rispose la Guida – l’iscrizione che è sulla porta!”. C’era scritto: “Ubi non est redemptio!” cioè: “Dove non c’è redenzione!”. Intanto vidi precipitare dentro quel baratro prima un giovane, poi un altro ed in seguito altri ancora; tutti avevano scritto in fronte il proprio peccato. Esclamò la Guida: “Ecco la causa principale di queste dannazioni: i compagni, i libri cattivi e le perverse abitudini”. Gli infelici erano giovani da me conosciuti. Domandai: “Ma dunque è inutile che si lavori tra i giovani, se tanti fanno questa fine? Come impedire tanta rovina?”. “Coloro che hai visto sono ancora in vita; questo però è il loro stato attuale e se morissero, verrebbero senz’altro qui!”. Dopo entrammo nell’edificio; si correva con la rapidità del baleno. Lessi questa iscrizione: “Ibunt impii in ignem æternum!”, cioè: “Gli empi andranno nel fuoco eterno!”. “Vieni con me!”, soggiunse la Guida. Mi prese per una mano e mi condusse davanti ad uno sportello, che aprì. Mi si presentò allo sguardo una specie d’immensa caverna, piena di fuoco. Certamente quel fuoco sorpassava mille e mille gradi di calore. Io questa spelonca non ve la posso descrivere in tutta la sua spaventosa realtà. Intanto, all’improvviso, vedevo cadere dei giovani nella caverna ardente. La Guida disse: “La trasgressione del sesto Comandamento è la causa della rovina eterna di tanti giovani”. Io obiettai: “Ma se costoro hanno peccato, si sono però confessati”. “Si sono confessati, ma le colpe contro la virtù della purezza le hanno confessate male o taciute affatto. Ad esempio: uno aveva commesso quattro o cinque di questi peccati, ma ne disse solo due o tre. Vi sono di quelli, che ne hanno commesso uno nella fanciullezza ed ebbero sempre vergogna di confessarlo, oppure l’hanno confessato male e non hanno detto tutto. Altri non ebbero il dolore e il proponimento; anzi, taluni, invece di fare l’esame di coscienza, studiavano il modo di ingannare il confessore. E chi muore con tale risoluzione, risolve di essere nel numero dei reprobi e così sarà per tutta l’eternità... Ed ora vuoi vedere perché la Misericordia di Dio qui ti ha condotto?”. La Guida sollevò un velo e vidi un gruppo di giovani di questo Oratorio, che io tutti conoscevo, condannati per questa colpa. Fra essi vi erano di quelli che in apparenza tengono buona condotta. Continuò la Guida: “Predica dappertutto contro l’immodestia!”. Poi parlammo per circa mezz’ora sulle condizioni necessarie per fare una buona confessione e si concluse: “Mutare vita!... Mutare vita!”. “Ora – soggiunse l’Amico – che hai visto i tormenti dei dannati, bisogna che provi anche tu un poco di inferno!”. Usciti dall’orribile edificio, la Guida afferrò la mia mano e toccò l’ultimo muro esterno; io emisi un grido... Cessata la visione, osservai che la mia mano era realmente gonfia e per una settimana portai la fasciatura».
Penso che questo basti ed avanzi... per capire come nel nostro apostolato non dobbiamo trascurare questa importante questione.


fonte: Il Settimanale di Padre Pio

giovedì 28 aprile 2011

L'odio contro l' Ungheria


[Nella foto, re santo Stefano d'Ungheria, simbolo della storia cristiana del Paese magiaro]


Dei 23 paesi dell'Europa post-comunista (quella che va da Praga al Kazakistan) l'Ungheria è cronologicamente l'ultimo che ha deciso di darsi una nuova costituzione, che entrerà in vigore lunedì dopo che il capo dello Stato Pál Schmitt l'avrà controfirmata. Ma anziché rallegrarsi per l'uscita di scena dell'ultima costituzione stalinista d'Europa, entrata in vigore nel 1949 sotto il governo di Matyas Rakosi, “il miglior discepolo ungherese di Stalin”, come usava definirsi, l'uomo che fece incarcerare 100 mila oppositori politici (fra i quali il cardinale József Mindszenty condannato all'ergastolo) e giustiziarne 2 mila, politici, giornalisti ed osservatori europei e non solo stanno facendo a gara nell'accusare il nuovo testo, approvato da una maggioranza schiacciante di parlamentari (262 voti a favore e 44 contari, più una sessantina che hanno abbandonato l'aula al momento del voto), delle peggiori nefandezze.

Autoritarismo, sciovinismo, omofobia, fondamentalismo religioso, intolleranza, discriminazione, estraneità ai valori europei: non c'è insulto politico che non sia stato affibbiato al nuovo testo e alle forze politiche che l'hanno prodotto: il partito Fidesz del premier Viktor Orban e il Kdnp (Partito popolare cristiano-democratico), che in coalizione hanno conquistato i due terzi dei seggi. Caratteristica della maggioranza dei critici della nuova costituzione è però quella di affermare che l'Europa si trova davanti a una costituzione «varata e progettata da un solo partito di nome Fidesz» (Giorgio Pressburger sul Corriere della Sera del 20 aprile), una palese falsità che fa subito nascere sospetti sulle reali intenzioni di questi critici.

A fianco infatti di alcune critiche che un minimo di fondamento ce l'hanno, si innalza una montagna di accuse terribili ma pretestuose che sembra essere stata scatenata da puro odio ideologico per il fatto che la costituzione esalta l'identità nazionale ungherese e mette in evidenza le sue radici cristiane: due temi che vanno di traverso alle élites intente a produrre un'Europa senza radici e senza identità, fondata sul relativismo etico e culturale che permetta alle burocrazie politiche di Bruxelles e ai potentati finanziari di tutto il continente di dominare incontrastati.

La nuova costituzione abbassa l'età del pensionamento dei giudici da 70 a 62 anni, stabilisce che le Leggi cardinali che potranno essere approvate dal parlamento su alcune materie potranno essere modificate solo con maggioranze dei due terzi, prolunga i termini di alcune nomine, come quella del Procuratore generale o del Presidente del consiglio fiscale, riduce i poteri della Corte costituzionale sottraendogli i giudizi su materie finanziarie e fiscali. Chiari indizi di una maggioranza politica che vuole lasciare la propria impronta sulle istituzioni. Sta di fatto che la “rivoluzione costituzionale” era stata un cavallo di battaglia della coalizione Fidesz-Kdnp durante la campagna elettorale, e che i socialisti avevano ammonito l'elettorato che Orban, se vincitore, avrebbe fatto seguire i fatti alle parole. Dunque gli ungheresi hanno consegnato i due terzi del parlamento alla coalizione di centrodestra in piena coscienza: le leggi modificabili d'ora in poi solo con maggioranze qualificate sono il prodotto di un parlamento che per l'appunto le sta votando con maggioranza qualificata. Quanto ai poteri della Corte costituzionale, torneranno pieni quando il disavanzo pubblico, che attualmente è pari all'80 per cento del Pil, scenderà sotto il 50 per cento: una disposizione costituzionale che attirerà sull'Ungheria investimenti e investitori.

Poi ci sono tutte le accuse pretestuose. Secondo il Corriere della Sera, «la costituzione abolisce il nome di Repubblica Ungherese e conferisce quello di Paese Magiaro (Magyarorszag). Questo forse per ammonire certe minoranze tra le quali zingari ed ebrei?». Peccato che Magiaro e Ungherese siano la stessa cosa: infatti il nome abolito era Magyar Köztársaság. Quanto alle minoranze, nel preambolo della nuova costituzione si legge: «Consideriamo le nazionalità e i gruppi etnici che vivono in Ungheria parti costituenti della nazione Ungherese». Poi l'articolo H protegge le lingue delle minoranze etniche nel paese, l'articolo XIV dettaglia che nessuno può essere discriminato per la razza, il colore, ecc.

Sempre secondo il Corriere della Sera (un altro articolo), e secondo Amnesty International, i socialisti e i liberaldemocratici dell'Europarlamento, la nuova costituzione ungherese mette in pericolo il diritto delle donne all'aborto legale, perché in essa sta scritto: «La vita del feto sarà protetta dal momento del concepimento». Magari. In realtà si tratta quasi della stessa frase contenuta nella legge che regola l'interruzione delle gravidanze in Ungheria, in base alla quale dal 1953 ad oggi sono stati effettuati milioni di aborti: «La vita del feto dovrà essere rispettata e protetta dal momento del concepimento». Quella ungherese non è l'unica legge abortista nell'Europa dell'Est a contenere un articolo che serve solo da foglia di fico, col quale lo Stato si mette a posto la coscienza dichiarando che farà qualcosa per prevenire il ricorso all'aborto legale. Francamente preoccuparsi per la restrizione del diritto all'aborto in un paese dove le interruzioni di gravidanza equivalgono a quasi il 50 per cento delle nascite (attualmente 40 mila aborti procurati all'anno contro 90 mila nascite) suona sinistro.

Discorso simile sulla presunta “omofobia” della Costituzione: solo perché c'è scritto che «l'Ungheria proteggerà l'istituzione del matrimonio inteso come l'unione coniugale di un uomo e di una donna». Budapest, come molti altri paesi europei, dispone di una legge che riconosce le “unioni civili”, comprese quelle fra persone delle stesso sesso. I paesi europei che hanno formalizzato il “matrimonio omosessuale” sono solo sette su 47. Se c'è qualcosa che non va, non è nella costituzione ungherese, ma nella testa di chi formula questa critica.

Molto inchiostro è stato speso sul carattere ultranazionalista della costituzione. Dimenticando (ma guarda che strano) che l'unico partito di estrema destra presente in parlamento, lo Jobbik, ha votato contro. Tutto questo perché nel preambolo sta scritto: «Guidata dalla nozione di una singola nazione ungherese, l'Ungheria sentirà responsabilità per il destino degli ungheresi che vivono fuori dai suoi confini, contribuirà alla sopravvivenza e allo sviluppo delle loro comunità, sosterrà i loro sforzi per preservare la loro identità ungherese e promuoverà la cooperazione fra loro e con l'Ungheria». Peccato che la vecchia costituzione stalinista del 1949, contro la quale nessuno in Europa aveva finora obiettato, dicesse le stesse cose con parole diverse: «La Repubblica d'Ungheria si sentirà responsabile per il destino degli ungheresi che vivono fuori dai suoi confini e promuoverà il rafforzamento dei loro legami con l'Ungheria».

La verità è che tutte queste critiche denigratorie sono la punizione per il fatto che gli ungheresi hanno osato evocare nella nuova costituzione la loro storia cristiana: «Noi siamo orgogliosi del fatto che mille anni fa il nostro re, Santo Stefano, ha fondato lo stato ungherese su solide fondamenta, e reso il nostro paese parte dell'Europa cristiana. […] Riconosciamo il ruolo che il cristianesimo ha svolto nella conservazione della nostra nazione». Un riconoscimento che non va a danno dei credenti di altre religioni o dei non credenti, perché subito dopo il preambolo afferma: «Rispettiamo tutte le tradizioni religiose del nostro paese», e l'articolo VI recita: «Ognuno avrà diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto darà a ciascuno la possibilità di scegliere liberamente o cambiare la propria religione o convinzione, a manifestarla o ad astenersi dal manifestarla, a praticare o insegnare la propria religione o credo attraverso atti e cerimonie religiosi, o in qualunque altro modo». Non sembra fondamentalismo cristiano. Ma pretendere un po' di informazione obiettiva e completa su argomenti come questi, nell'Europa d'oggi è diventato difficile.


Rodolfo Casadei - © labussolaquotidiana.it - 22 aprile 2011

sabato 23 aprile 2011

E' Risorto! E' veramente Risorto!





SEQUENZA
Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il sacrificio di lode.
L'agnello ha redento il suo gregge,
l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.

Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa.

«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto; e vi precede in Galilea».

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza.

***

Víctmæ pascháli láudes: ímmolent
Christiáni.
Agnus redémit oves: Christus
ínnocens Patri reconciliávit
peccatóres.

Mors et vita duéllo conflixére miràndo:
dux vitæ mórtuus, regnat vívus.
Dic nobis, María, quid vidísti in via?
Sepúlcrum Christi vivéntis: et glóriam
vidi resurgéntis.

Angélicos testes, sudárium, et vestes.
Surréxit Christus spes mea: præcédit
vos in Galilǽam.
Scímus Christum surrexísse a mórtuis
vere: tu nobis, victor Rex, miserére.


giovedì 21 aprile 2011

IL TERREMOTO DI DE MATTEI O DEL SISMA DELLA FEDE




(....) di Daniele di Sorco

Roberto De Mattei in Piazza San Pietro. Già fondatore di "Lepanto", è da sempre un sostenitore della Tradizione cattolica. Il sacerdote che gli è vicino ne è la prova.



1) IL MALE VIENE DAL PECCATO NON DA DIO. Per quanto riguarda il contenuto, l’intervento di De Mattei non ha nulla di eterodosso, anzi rispecchia in pieno la dottrina cattolica di sempre. In esso non si afferma che il terremoto del Giappone è necessariamente un castigo divino. Si dice semplicemente che gli eventi naturali – fausti o infausti che siano – dipendono in ultima analisi dalla causalità divina, che può permettere il male in vista di un maggior bene. Tale male può configurarsi anche (non soltanto) come una punizione, un ammonimento, non rivolto alle persone coinvolte, come se esse soltanto fossero peccatrici, ma all’umanità in generale. Che la radice morale del male sia il peccato, nel senso che è il peccato originale ad aver segnato l’ingresso del male nel mondo, è il dogma fondamentale della fede cattolica. Altrimenti dovremmo ritenere che il male è stato positivamente voluto da Dio, il che ripugna. Né possiamo pensare, in senso meccanicistico, che Dio abbia creato il mondo con le sue leggi per poi disinteressarsene, per cui lo svolgersi degli eventi naturali avverrebbe indipendentemente da Lui. Le cause naturali spiegano il come certe eventi si sono prodotti, non spiegano perché si sono prodotti, non spiegano la causa morale del fenomeno e il significato che esso assume nell’esistenza umana. Un Dio che crea il suo giocattolo imperfetto e poi gli dà la via, lasciandolo funzionare, non è un Dio onnipotente (perché il meccanismo è retto dal caso), né un Dio provvidente (visto che abbandona le sue creature ad un male fine a se stesso). Quindi dire che le catastrofi naturali, come tutti gli altri mali, sono permessi da Dio in vista di un maggior bene, cioè per la salvezza dell’anima, non solo è conforme alla dottrina cattolica, ma rispecchia l’assoluta bontà e onnipotenza di Dio. Certo, il perché certe volte la Provvidenza divina agisca in un certo modo ora ci sfugge: lo capiremo nell’altra vita. Ma ciò su cui si può essere sicuri è che essa agisca sempre per il meglio, sia di noi come singoli, sia dell’umanità in quanto ente collettivo.

Precisiamo questi concetti alla luce della Sacra Scrittura e della sacra Tradizione. A noi sfugge il perché dei singoli avvenimenti, ma non sfugge – in quanto cristiani – che i singoli avvenimenti hanno un perché. Alla luce del fine verso cui Dio ordina le vicende della storia, noi possiamo tentare di dare una spiegazione del perché di qualcosa, a patto che ciò avvenga a modo di ipotesi e con la consapevolezza che possiamo cogliere soltanto una minima porzione del problema, mentre la spiegazione completa la contempleremo in Dio solo nell’altra vita. Però bisogna ribadire con forza, con S. Agostino, che “non fit aliquid, nisi Omnipotens fieri velit, vel sinendo ut fiat, vel ipse faciendo” (Enchiridion, 95: ML 40, 276). Se infatti le cose materiali non dipendessero, in ultima analisi, da Dio, Dio non sarebbe onnipotente. Se invece dipendessero da Dio ma non fossero ordinate ad un fine buono (anche se a noi talora ignoto), Dio non sarebbe provvido. La Sacrae Theologiae Summa pubblicata dai Gesuiti spagnoli nel 1950 enuncia la tesi: “Universa quae condidit Deus providentia sua gubernat; eamque non effugiunt mala, nec physica, nec moralia”; e la classifica “De fide divina, catholica et definita” (Sacrae Theologiae Summa, Matriti, tom. II, ed. IV, 1962, pp. 168-170). Si tratta di un vero e proprio dogma. Del resto, l’universale provvidenza di Dio è stata sempre professata dalla Chiesa. I Padri scrissero opere su opere contro il fatalismo dei pagani. Sant’Agostino vi dedicò un intero libro, il “De civitate Dei”, senza timore di essere non compreso dai pagani o di urtare la sensibilità dei romani, che certo non venivano messi in ottima luce. Nella stessa direzione si mosse il Magistero ecclesiastico. Innocenzo III, nella professione di fede prescritta ai Valdesi, insegna che l’universalità della provvidenza appartiene al deposito della fede. E il Concilio Vaticano I, riecheggiando S. Agostino, definì: “Universa vero quae condidit Deus providentia sua gubernat”.

Quanto al male – e per male qui si intende anzitutto il male morale e poi il male fisico – la teologia cattolica insegna che esso è conseguenza del peccato. “Stipendium peccati mors” (Rom. 6, 23). Ovviamente non ci si riferisce soltanto ai peccati attuali del singolo, ma anche e in primo luogo al peccato originale, causa di tutti gli altri peccati: “Sicut per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, et ita per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransit, in quo [= quia] omnes peccaverunt” (Rom. 5, 12). E ancora: “Unius delicto mors regnavit per unum” (Rom. 5, 17), “per unius delictum in omnes homines condemnationem” (Rom. 5, 18). Dio non ha destinato l’uomo, neppure parzialmente, alla morte, al male e alla sofferenza, imperfezioni, queste, del tutto estranee allo stato di grazia ed innocenza in cui si trovavano i nostri progenitori. È col peccato che l’uomo, in quanto uomo, ha meritato la decadenza da questo stato, con tutto ciò che ne consegue: morte, sofferenza, male. Ma la misericordia di Dio è stata talmente grande da voler essa stessa riparare il nostro torto mediante l’incarnazione e il sacrificio del Verbo, che non ha tolto la pena temporale che meritiamo per il peccato, ma ha rimosso la pena eterna, ossia la privazione della visione beatifica. Ed è questo che veramente conta, visto che il vero male, il male per eccellenza, è il mancato raggiungimento del proprio fine ultimo. “Sed non sicut delictum, ita et donum; si enim unius delicto multi mortui sunt, multo magis gratia Dei et donum in gratia unius hominis Iesu Christi in plures abundavit. Et non sicut unum peccatum, ita et donum; nam iudicium quidem ex uno in condemndationem, gratia autem ex multis delictis in iustificationem” (Rom. 5, 15-16).

Se la morte, radice ed essenza del male morale, è conseguenza del peccato, e precisamente del peccato originale, non si vede per quale ragione il male fisico dovrebbe dipendere da altre cause; né si vede perché le calamità individuali e collettive non possano essere concepite anche nella prospettiva di un castigo, alla luce dei principi teologici che abbiamo esposto sopra. Del resto, l’antico Testamento ridonda di punizioni positivamente permesse da Dio in vista della conversione del suo popolo o di qualche persona in particolare, o ancora come esempio da lasciare ai posteri. Alcuni hanno obiettato che il nuovo Testamento modificherebbe radicalmente questo concezione. Ma un simile modo di pensare tradisce un’erronea nozione sia del valore della rivelazione mosaica sia del rapporto tra essa e il messaggio evangelico. I libri dell’antico Testamento, infatti, sono divinamente ispirati, al pari di quelli del nuovo. Pertanto la concezione dell’uomo, della natura, di Dio, che si trova espressa in essi, non dipende dalle elucubrazioni puramente umane – e quindi opinabili e discutibili – degli scrittori ebrei, ma è frutto della divina rivelazione. Certo, si tratta di una concezione ancora imperfetta. Gesù, come Egli stesso ha affermato, è venuto per compiere la legge, non per abolirla. Del resto, pensare che Dio si contraddica, rivelando prima qualcosa e poi successivamente smentendolo, non ha alcun senso. L’antico e il nuovo Testamento non sono opposti, ma complementari. Metterli in contrapposizione quanto alla sostanza della dottrina, significa cadere nell’errore degli antichi gnostici, i quali giungevano a sostenere che il Dio dell’antico Testamento fosse diverso dal Dio del nuovo. Nello specifico del caso che stiamo trattando, la rivelazione evangelica conferma in pieno quella mosaica, sia pur inserendola nella dimensione della Grazia. Oltre alle affermazioni di san Paolo sopra menzionate, si può ricordare l’episodio della guarigione del cieco nato, che qualcuno ha utilizzato per insinuare una presunta discontinuità tra la dottrina mosaica e quella evangelica. In realtà il passo, considerato nel suo vero senso, dimostra esattamente il contrario. Si dice infatti che il cieco non è cieco per peccati commessi da lui o dai genitori, ma si dice al contempo che Dio ha permesso questa ciecità perché si manifestasse appieno la sua gloria. Quindi Gesù non separa le cause seconde dalla causa prima, ma le connette nella prospettiva provvidenziale che aveva costituito il fondamento della religione mosaica e che continua a costituire il punto essenziale della religione cristiana.

Del resto, un Dio che non ha il controllo della natura da Lui stesso creata o che permette il male senza colpa morale da parte dell’uomo (ossia, in ultima analisi, senza il peccato originale), in che modo sarebbe più conforme alla concezione evangelica di misericordia e di amore? A noi sembra piuttosto che, in questo modo, si torni ad una concezione pagana della divinità, non onnipotente, non provvida e invece sottoposta, come tutto l’esistente, ad un fato cieco, capriccioso ed inesorabile. La dottrina tradizionale, al contrario, si accorda pienamente con l’assoluta onnipotenza e bontà divina, poiché tutto fa dipendere da Lui, e tutto – anche il male – riconduce alla volontà di provvedere al vero bene dell’uomo, ossia alla salvezza eterna. Tale volontà, com’è normale che sia, si esplica anche attraverso correzioni, ammonimenti, veri e propri castighi. Non dobbiamo aver timore di usare questa parola, visto che l’ha impiegata, più volte, la Madonna a Fatima. Sarebbe un buon padre, quello che non punisce mai i suoi figli, anche quando ce n’è bisogno? E sarebbe un buon padre colui che non ricorda ai suoi figli in che cosa consista il vero bene, che è la visione beatifica nel Paradiso? Dalla risposta, ovvia, a queste domande, si capisce facilmente come la dottrina tradizionale cattolica, efficacemente riproposta da De Mattei, non solo non contraddice all’infinito amore di Dio, ma ne è la sua diretta e necessaria conseguenza.

“OPPORTUNITÀ” O INERZIA?

Quando il mondo era ancora "cristiano" così vedeva anche il terromoto: in termini di Provvidenza divina
2) SE I CATTOLICI RINUNCIANO A SPIEGARE IN PUBBLICO LA LORO DOTTRINA. Vi sono alcuni, poi, che hanno sollevato un problema di opportunità. Secondo costoro, ciò che dice De Mattei è giusto, ma bisognerebbe guardarsi dall’affermarlo troppo chiaramente in pubblico, per evitare lo scandalo o la meraviglia di chi, essendo lontano dalla fede, non può comprendere fino in fondo la questione.

Ammettiamo il presupposto: la dottrina cristiana sulla causalità divina appare piuttosto complessa, non perché lo sia veramente, ma perché la mentalità odierna è completamente estranea ai fondamenti della sana filosofia e della divina rivelazione. Neghiamo, tuttavia, la conclusione che si cerca di trarne: appunto perché il mondo di oggi induce i cristiani a dimenticare un punto essenziale della propria fede, è necessario ribadirlo con forza, specialmente se esso è fonte di dubbi, disordientamento, confusione. Che cos’ha fatto De Mattei? Ha riaffermato la dottrina classica sull’origine del male e sulla provvidenzialità divina. In che occasione l’ha fatto? Parlando su un’emittente cattolica, ad un pubblico di cattolici. Non si capisce che cosa vi sia di inopportuno o di imprudente in tutto questo. Del resto, il problema dell’opportunità non si sarebbe posto neppure se avesse affrontato l’argomento su una testata laica. I cattolici, infatti, non devono in alcun modo vergognarsi della dottrina che professano, come se essa fosse irragionevole o sprovvista di solidi argomentazioni a suo favore. Certo, i problemi vanno affrontati con perizia e competenza. Ma vanno affrontati. Altrimenti si cade in un paradossale circolo vizioso, per cui non parlando mai di certe cose si pensa che esse non abbiano una spiegazione, e pensando che esse non abbiamo una spiegazione non se ne parla mai. Se i cattolici rinunciano a spiegare in pubblico la loro dottrina, lo faranno, al posto loro, i laicisti, deformando, alterando, ridicolizzando.

Grazie a questi presunti “motivi di opportunità”, ci troviamo di fronte a dei cristiani che definiscono “non conforme al Vangelo” una dottrina che la Chiesa ha sempre creduto, che separano il funzionamento del mondo (e quindi anche la creatura umana) dalla causalità divina, che negano il peccato come origine morale del male, che non attribuiscono al male permesso una funzione provvidenziale. Del resto, la sana dottrina non si conserva per forza di inerzia. Va continuamente ribadita, illustrata, difesa, come già san Paolo ordinava a Timoteo: “praedica verbum, insta opportune, importune; argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina”, appunto perché “erit tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros, prurientes auribus; et a veritate quidem avertent, ad fabulas autem convertentur” (2 Tim. 4, 2-4). La dottrina apostolica si oppone per diametrum all’inerzia di coloro che, per presunte ragioni di opportunità, ritengono che di certe cose bisognerebbe parlare il meno possibile, anche tra cattolici. Secondo l’Apostolo delle genti, predicare la verità, senza farsi condizionare dal rispetto umano, è un dovere che va perseguito con tenacia ed insistenza, soprattutto quando le persone sono più propense a dimenticarla e a rivolgere le proprie orecchie all’errore.

Si ha dunque l’impressione che, dietro al problema dell’opportunità, si celi invece quello “spiritus timoris” (2 Tim. 1, 7) che consiste nel tacere i punti più complessi della dottrina cristiana allo scopo di non urtare la sensibilità dei non credenti. Ma, in questo modo, quale effetto si ottiene? Non quello di evitare lo scontro coi laicisti, che anzi accuseranno i cattolici di aver studiatamente nascosto alcuni aspetti della loro fede perché essi stessi li ritengono incomprensibili e irrazionali. E neppure quello di tutelare la tranquillità dei credenti, i quali si troveranno sprovvisti di risposte ai loro interrogativi e di armi concettuali per rispondere alle obiezioni del mondo. Di fatto, si finisce per portara acqua al mulino dei militanti laicisti, che accusano i credenti di parzialità e irrazionalismo.

Riteniamo, dunque, che il prof. De Mattei, col suo intervento a Radio Maria, abbia compiuto un servizio utilissimo alla verità, facendo luce su una dottrina tanto importante quanto trascurata. Al tempo stesso, non riusciamo a capire le ragioni di quei cattolici, i quali, anziché reagire compattamente alle intemperanze dei laicisti, hanno, ancora una volta, scelto la strada dell’inerzia, del quieto vivere, della falsa opportunità, contribuendo in questo modo a rafforzare l’impressione di una loro sudditanza intellettuale nei confronti del mondo. “Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis et dilectionis et sobrietatis. Noli itaque erubescere testimonium Dei [...], sed collabora evangelio secundum virtutem Dei” (2 Tim. 1, 7-8).






post tratto da articolo su : Papalepapale

sabato 16 aprile 2011

IL PADRINO E LA MADRINA, RESPONSABILI NELLO SVILUPPO DELLA FEDE


"La scena vista nel film di Checco Zalone si ripete in molte realtà ecclesiali"


"Che bella giornata", l’ultimo film del comico Checco Zalone, può essere utilizzato quale fonte di ispirazione per meditare sulla "gestione" dei Sacramenti? Si, purtroppo! In una scena del suddetto film, infatti, ci si trova dinnanzi ad un sacerdote che, inizialmente, nega ad una ragazza non cattolica la possibilità di fare da "madrina" durante il Sacramento del Battesimo ma, dopo averci "opportunamente" ripensato, consente alla stessa di partecipare all’amministrazione del Sacramento stesso. La scena termina qui! Ipotizziamo, però, di trovarci al passaggio successivo: come si sarebbe svolta la scena? Come si sarebbe comportata quella ragazza, ad esempio, dinnanzi alla professione di fede fatta durante il rito? Ebbene, non essendo incorporata nella Chiesa, perché non unita ad essa dai vincoli della professione di fede, dei Sacramenti, del governo ecclesiastico e della comunione, certamente non avrà potuto proferir parola e avrà limitato il suo essere lì, sull’altare, a dispensare sorrisi per le foto. Come è chiaro, "il padrino o la madrina e l’intera comunità ecclesiale hanno una parte di responsabilità nella preparazione del Battesimo (catecumenato), come pure nello sviluppo della fede e della grazia battesimale" (Catechismo della Chiesa Cattolica, compendio n. 259). Non c’è nulla di più triste del dover constatare quanto, spesso e volentieri, sia incoerente e ambiguo l’atteggiamento verso i Sacramenti, attraverso i quali "Cristo comunica alle membra del suo Corpo il suo Spirito e la grazia di Dio che porta i frutti di vita nuova, secondo lo Spirito" (Ib. n. 146). Cosa può provare un non cattolico nel sentirsi porre la seguente domanda: "Credi nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei Santi, nella remissione dei peccati e nella resurrezione della carne?". Il vero problema è che la scena vista in quel film si ripete spesso e in moltissime realtà ecclesiali. Perciò, a questa domanda, dovrebbero provare a rispondere tutti quei parroci, complici di questa barbarie dottrinale, i quali si pongono in palese conflitto con la fede e con la stessa ragione. Proprio perché necessari alla salvezza, i Sacramenti sono tesori di valore troppo inestimabile e, per questo, non possono essere vissuti con sufficienza: "Per i credenti in Cristo, i Sacramenti sono necessari alla salvezza perché conferiscono le grazie sacramentali, il perdono dei peccati, l’adozione a figli di Dio, la conformazione a Cristo Signore e l’appartenenza alla Chiesa. Lo Spirito Santo guarisce e trasforma coloro che li ricevono" (Ib. n. 230). Infatti -scrive il Teologo Bruno Forte- "se Cristo è il Sacramento di Dio e la Chiesa è il Sacramento di Cristo, i Sacramenti sono le realizzazioni più intense dell’incontro con Dio nella Chiesa, Corpo di Cristo e Tempio dello Spirito Santo; sono parole e gesti compiuti in obbedienza alla volontà del Signore; sono eventi attraverso i quali la Chiesa celebra e vive l’incontro fra il Risorto e gli uomini. Perciò -prosegue- i Sacramenti costituiscono la continua dimostrazione della tenerezza e della compassione del nostro Dio, e ne celebrano la misericordia e il perdono, l’accondiscendenza alla nostra piccolezza e il desiderio di farci partecipi della sua vita divina". Probabilmente, non ci si rende conto che, ridicolizzando ad esempio il Sacramento del Battesimo, attraverso la possibilità che viene data ad un non cattolico di fare da padrino o da madrina, si offre l’opportunità ai non cattolici stessi di tentare di prendersi gioco della Santa Madre Chiesa. Essendo di primaria importanza il ruolo del padrino o della madrina nel Battesimo e prendendo atto del tentativo di veder ridicolizzato tale Sacramento, impartito ad un bambino, dobbiamo smentire con forza quanto viene diffuso dalle sette pseudocristiane, cioè che il battesimo amministrato ad un bambino non sia valido perché il soggetto, in quanto bambino, non è nelle condizioni di poter credere. Il padrino o la madrina deve per forza professare la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli, specie per possedere la consapevolezza che il Battesimo con l’acqua, nel nome della Santissima Trinità, altro non è che l’atto voluto da Gesù per dare inizio all’esistenza della nuova creatura in chi si è aperto alla parola della vita. Il padrino o la madrina deve essere consapevole che la Santa Madre Chiesa è spinta a battezzare anche i bambini, ancora incapaci di un atto personale di fede, perché il Sacramento viene celebrato in forza della fede della comunità che presenta e accoglie il battezzato. Da parte sua, la comunità si impegna ad aiutare il battezzato a crescere nella coscienza del dono ricevuto e a testimoniarlo nella vita. Non concepire questo passaggio "chiave" equivale a non comprendere, ad esempio, il concetto di "responsabilità nella famiglia". E mi spiego meglio. Se rimproverassi i miei genitori, il mio padrino e la mia madrina, la mia comunità parrocchiale e il mio parroco per avermi battezzato da bambino, equivarrebbe al fatto che io biasimassi i miei genitori per avermi imposto il nome che porto -quindi un "fatto" che rimarrà per sempre- senza la mia accondiscendenza! La famiglia assume, nei riguardi del bambino, ogni decisione che reputa giusta per il suo bene e si impegna a mantenere la promessa di ogni responsabilità assunta, assieme al padrino o alla madrina. La consapevolezza del singolo individuo non c’entra un bel niente. E’ Dio che opera. Solo a lui dobbiamo anelare. La nostra volontà non ha alcun valore. Altrimenti, correremmo il rischio di bestemmiare contro lo Spirito Santo. La Chiesa, la comunità dei credenti, nella quale il bambino viene battezzato, è l’immagine vivente ed eccezionalmente emblematica dell’amore della Trinità Santissima, nel nome della quale ogni cosa viene fatta. Anche quel pezzo di pane e quelle gocce di vino, nella loro inconsapevolezza, diventano, per l’effusione dello Spirito Santo e per le mani del Sacerdote, vero cibo e vera bevanda sull’altare, cioè il Corpo e il Sangue di Cristo. A questo punto, è obbligatoria una piccola e provocatoria riflessione. Così come viene utilizzata, la figura del padrino o della madrina ha poco senso: forse, è solo un ponte per ottenere benefici terreni, prestigio e regali. Tutto questo, purtroppo, dimostra quanta sia poca la sensibilità di noi credenti verso i Sacramenti. Perché, allora, non pensare di creare in ogni parrocchia una sorta di "albo" dei padrini e delle madrine? Si tratterebbe di offrire alle persone che lo desiderino un’accurata catechesi, che metta loro nelle condizioni di poter fare da garanti ai fedeli che ricevono il Sacramento del Battesimo e quello della Confermazione. Il Sacramento, così, acquisterebbe la sobrietà che merita e non verrebbe ridotto ad un mero evento mondano, anche col pretesto di poter instaurare rapporti poco consonanti con il Vangelo. Il Sacramento è un fatto serio, nel quale Dio è presente attraverso l’opera della sua stessa Chiesa, che speriamo possa essere sempre più purificata, in quanto Sacramento di Cristo: "La Chiesa è in Cristo come un Sacramento, cioè n segno e uno strumento dell’intima unione con Dio e dell’unita di tutto il genere umano" (Lumen gentium, 1). In questo modo, probabilmente, non si vedranno più scene come quella del già citato film e, solo allora, specie sotto il profilo spirituale, potremmo dire: "Che bella giornata!".

Stefano Cropanese


venerdì 8 aprile 2011

La Messa antica non si può più negare


di Andrea Tornielli 08-04-2011

Nel 2007 Benedetto XVI pubblicò il motu proprio Summorum Pontificum, un documento che liberalizzava l’uso del messale antico, quello preconciliare del 1962, concedendone l’uso e stabilendo che laddove un gruppo di fedeli ne facesse richiesta, i parroci erano chiamati a venire loro incontro con una celebrazione ad hoc.


Con quella decisione, il Papa voleva venire incontro sia ai fedeli tradizionalisti rimasti sempre in comunione con Roma, i quali non senza molte difficoltà e avversità - nonostante l’indulto concesso da Giovanni Paolo II - erano rimasti legati al vecchio rito.

Mentre Papa Wojtyla aveva legato la concessione alla decisione del vescovo, Benedetto XVI è andato molto oltre, stabilendo che accanto alla forma ordinaria del rito romano vi fosse quella straordinaria rappresentata dal messale preconciliare. L’intento di Ratzinger, esplicitato nella lettera ai vescovi che accompagnava il motu proprio, era quello di favorire una riconciliazione tra le comunità e far sì che le due sensibilità liturgiche si aiutassero a vicenda: il rito antico avrebbe aiutato a sottolineare una maggiore sacralità nelle celebrazioni di quello postconciliare, quest’ultimo avrebbe aiutato a sottolineare la ricchezza di riferimenti biblici che rappresenta una delle maggiori novità introdotte dal Concilio Vaticano II.

Poco a poco, in diverse comunità sparse per il mondo, la Messa antica ha preso a essere celebrata. Non sono mancate le difficoltà: ci sono stati vescovi che hanno posto condizioni restrittive (non previste dal motu proprio papale, che è legge universale della Chiesa).

Proprio per chiarire i dubbi e permettere una più consapevole applicazione delle direttive di Benedetto XVI, sta per essere pubblicata un’istruzione della commissione Ecclesia Dei (dal 2009 messa sotto l’egida della Congregazione per la dottrina della fede e presieduta dal Prefetto dell’ex Sant’Uffizio, il cardinale William Levada). Il testo, approvato dal Papa, è finalmente ultimato e viene tradotto in questi giorni nelle varie lingue. Dovrebbe essere pubblicato nella prima decade di maggio e portare la data del 30 aprile, memoria di san Pio V.

L’istruzione con i suoi contenuti conferma che il motu proprio è legge universale della Chiesa e che tutti sono tenuti ad applicarla e a garantire che venga applicata. Afferma inoltre che va assicurata la possibilità della celebrazione in rito antico dovunque vi siano dei gruppi di fedeli che la richiedono. Nel testo non viene precisato alcun numero minimo di fedeli che devono costituire il gruppo.

Si dice ancora che è bene - in accordo anche con l’esortazione postsinodale sull’Eucaristia - che i seminaristi studino il latino. Ma il documento prevede anche che conoscano la celebrazione secondo la forma antica. Il “sacerdos idoneus” per la celebrazione con il messale preconciliare non occorre che sia un latinista provetto, ma che sappia leggere e capisca ciò che legge ed è chiamato a pronunciare durante il rito.

Una delle novità più importanti contenuta nel documento è questa: la Pontificia commissione Ecclesia Dei viene giuridicamente costituita con l’istruzione come l’organismo chiamato a dirimere le questioni e le controversie. Avrà la facoltà di decidere in nome del Papa, e rappresenterà dunque l’istanza a cui ricorrere per quei gruppi di fedeli che incontreranno difficoltà nell’ottenere la celebrazione della messa antica.

I vescovi non non dovranno né potranno promulgare norme che restringano le facoltà concesse dal motu proprio, o ne mutarne le condizioni, come invece è accaduto in qualche diocesi. Sono chiamati invece ad applicarlo.

Secondo l’istruzione può essere celebrato anche il Triduo pasquale in rito preconciliare là dove ci sia un gruppo stabile di fedeli legati alla liturgia antica. Gli appartenenti agli ordini religiosi possono usare i messali con i rispettivi riti propri preconciliari.

Il rito ambrosiano non viene citato nell’istruzione: il motu proprio infatti si applica soltanto al rito romano (Ecclesia Dei non è competentesul rito ambrosiano, sul quale ha invece giurisdizione la Congregazione del Culto divino). Ciò però non significa che il motu proprio, o meglio, che la chiara ed esplicita volontà papale non sarà applicata nella diocesi di Milano.

È sempre accaduto, con la riforma liturgica, ma prima ancora con i cambiamenti introdotti nei riti della Settimana Santa del 1954 da Pio XII, che il rito ambrosiano abbia fatto proprie istanze e modifiche, seppure in tempi successivi. Ed è possibile che - stante l’evidente volontà del Papa di rendere disponibile per tutti i fedeli il rito antico, visto l’inquadramento giuridico precisato nel documento sull’applicazione del motu proprio di imminente pubblicazione, in considerazione del fatto che anche l’ambrosiano è un rito latino riformato nel postconcilio - possa essere studiato in un prossimo futuro un documento analogo che estenda il motu proprio Summorum Pontificum anche alla diocesi di Milano.