martedì 16 febbraio 2010

Sul digiuno e astinenza quaresimale


Sul digiuno e l’astinenza che siamo chiamati a fare in Quaresima ecco cosa dice la CEI:






DECRETO DI PROMULGAZIONE
Prot. n. 662/94
CAMILLO card. RUINI
Vicario Generale di Sua Santità per la diocesi di Roma
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana


...

“1- La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un pò di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate» (Paenitemini, III; EV 2/647).

2- La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.

3- Il digiuno e l’astinenza, nel senso ora precisate, devono essere osservati il mercoledì delle ceneri (e il primo venerdì di quaresima per il rito ambrosiano) e il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale.

4- L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25 marzo).
In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
5- Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni sino al 60° anno iniziato; alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.

6- Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una ragione giusta, come ad es. la salute. Inoltre, “il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del vescovo diocesano, può concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutare in altre opere pie; lo stesso può anche il superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa (can. 1245)”.

(fonte: CEI )

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